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Decreto 23 novembre 2012 del Ministero della Salute

E’ stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 33 del 08 febbraio 2013, ed è relativo alla “Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329”.

Il Decreto è diretta conseguenza dell’Art. 4, comma 4 bis del Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, il quale dispone che con Decreto del Ministro  della  Salute, previo accordo con la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano, al fine di ridurre gli  adempimenti  amministrativi  per  le  persone affette dalle malattie croniche e  invalidanti  ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico  della  pubblica amministrazione,  e’ definito il periodo minimo di validita’ dell’attestato  di  esenzione dalla  partecipazione  al  costo  delle  prestazioni   sanitarie   in relazione   alle   diverse   patologie   e   alla   possibilita’  di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

Per scaricare il Decreto, clicca qui